Art. 1.

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione). - Fuori dei casi di concorso nei reati, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o di altra forma di diffusione, ovvero il concessionario o il delegato al controllo della trasmissione radiofonica o televisiva che omette, per colpa, di esercitare il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione, o della diffusione anche telematica o radiotelevisiva, siano commessi reati è punito, se l'autore del reato è ignoto o non imputabile o non identificabile, con la pena prevista per il reato stesso ridotta ad un terzo.
      Nel caso in cui la diffusione avvenga con il mezzo della stampa non periodica, le disposizioni di cui al primo comma si applicano all'editore, se l'autore del reato è ignoto, non imputabile o non identificabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile».